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Sospensione dei mutui

Avviso alla clientela.

Si informa la Gentile Clientela che Banca Privata Leasing è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui e finanziamenti ai sensi delle Ordinanze della Protezione Civile e successive disposizioni, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori delle province indicate nei vari decreti governativi (vedi "Ambito di applicazione" sotto riportato).

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

La misura è disposta a favore di:

  • soggetti privati o imprese, titolari di mutui/leasing relativi a edifici sgomberati, inagibili;
  • soggetti imprese, titolari di mutui/leasing relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.

Aventi residenza/sede nei seguenti territori:

  • Proroga dello stato di emergenza nella provincia di Cuneo – Ordinanza 1019: in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della provincia di Cuneo, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28.08.2024, è stato prorogato lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della provincia di Cuneo. Conseguentemente è stato prorogato il termine per la sospensione delle rate dei mutui (disposta dall'art. 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 settembre 2023, n. 1.019) in capo ai soggetti titolari di mutui relativi ad immobili sgomberati/danneggiati in seguito ai suddetti eventi calamitosi. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, corredata dell'autocertificazione dei danni subiti, entro il 31 luglio 2025. La sospensione potrà durare fino, e non oltre, al 28 agosto 2025.
  • Sospensione mutui nei comuni toscani – Ordinanza 1115: A seguito degli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il 17 e il 18 ottobre 2024 il territorio dei comuni di Castelfiorentino e Certaldo della città metropolitana di Firenze, dei comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Sassetta e Suvereto in provincia di Livorno, dei comuni di Pomarance e Volterra in provincia di Pisa e dei comuni di Chiusdino, Monteriggioni, Siena e Sovicille in provincia di Siena, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile – ha emanato l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1115 del 6 dicembre 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, entro il 30 aprile 2025. La sospensione potrà durare fino, e non oltre, al 25 novembre 2025.
  • Sospensione mutui nel territorio dei comuni di Torino e Vercelli – Ordinanza 1119: A seguito degli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito nei giorni 4 e 5 settembre 2024 il territorio di alcuni comuni in provincia di Torino e di in provincia di Vercelli, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile – ha emanato l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1119 del 12 dicembre 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, entro il 30 aprile 2025. La sospensione potrà durare fino, e non oltre, al 25 novembre 2025.
  • Sospensione mutui nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria – Ordinanza 1125: A seguito degli eccezionali eventi che hanno colpito meteorologici dal 19 al 21 ottobre 2024 il territorio dei comuni di Cenadi, Cortale, Curinga, Jacurso, Lamezia Terme, Maida e San Pietro a Maida nella provincia di Catanzaro e dei comuni di Ferruzzano, Locri e Montebello Jonico nella città metropolitana di Reggio Calabria, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile – ha emanato l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1125 del 3 gennaio 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2025. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, entro il 30 aprile 2025. La sospensione potrà durare fino, e non oltre, al 9 dicembre 2025.
  • Sospensione mutui nella provincia di Bergamo e nei comuni delle province di Lecco e Brescia – Ordinanza 1124: A seguito degli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito dall'8 al 12 settembre 2024 il territorio dell'intera provincia di Bergamo, i comuni di Dolzago, Lecco, Missaglia, Molteno, Oggiono in provincia di Lecco e i comuni di Gargnano, Bagolino, Pertica bassa e Lavenone in provincia di Brescia, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile – ha emanato l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1124 del 2 gennaio 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, entro il 30 aprile 2025. La sospensione potrà durare fino, e non oltre, al 9 dicembre 2025.
  • Sospensione mutui nel territorio dei comuni Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnero, di Longare, di Nanto e di Villaga della provincia di Vicenza e del comune di San Giovanni Ilarione della provincia di Verona – Ordinanza 1131: A seguito degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnero, di Longare, di Nanto e di Villaga della provincia di Vicenza e del comune di San Giovanni Ilarione della provincia di Verona, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile – ha emanato l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1131 del 27 febbraio 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 08 marzo 2025. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, entro il 18 aprile 2025. La sospensione potrà durare fino, e non oltre, al 28 gennaio 2026.
  • Proroga dello stato di emergenza nelle provincie di Catania, Messina, Palermo e Trapani – Ordinanza 1078: in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle Province di Catania, Messina, Palermo e Trapani, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile – ha emanato l'Ordinanza n. 1078 del 13 marzo 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 23 marzo 2024, con la quale è stata adottata una misura di sospensione di pagamento delle rate dei mutui fino all'agibilità o abitabilità degli immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Con Delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2025, lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 12 mesi. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, corredata dell'autocertificazione dei danni subiti, entro il 29 maggio 2025.
  • Proroga dello stato di emergenza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Ordinanza 1079: in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, dal 24 ottobre 2023 al 05 novembre 2023, hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile – ha emanato l'Ordinanza n. 1079 del 13 marzo 2024 con la quale è stata adottata una misura di sospensione di pagamento delle rate dei mutui fino all'agibilità o abitabilità degli immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Con Delibera del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2025, lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 12 mesi. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, corredata dell'autocertificazione dei danni subiti, entro il 15 novembre 2025. La sospensione potrà durare fino, e non oltre, al 15 febbraio 2026.
  • Proroga dello stato di emergenza nei territori della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia – Ordinanza 1082: in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, dal 23 ottobre a 6 novembre, hanno interessato il territorio della città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia, Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile – ha emanato l'Ordinanza n. 1082 del 28 marzo 2024 con la quale è stata adottata una misura di sospensione di pagamento delle rate dei mutui fino all'agibilità o abitabilità degli immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Con Delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2025, lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 12 mesi. È possibile presentare specifica richiesta di sospensione, corredata dell'autocertificazione dei danni subiti, entro il 16 giugno 2025. La sospensione potrà durare fino, e non oltre, al 11 marzo 2026.

FINANZIAMENTI AMMESSI

 

Mutui/finanziamenti relativi a edifici sgomberati, inagibili, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati nonché i relativi contratti di leasing sulla clientela interessata dagli eventi metereologici di cui sopra, sempre previa autocertificazione del danno subito.

TERMINI DELLA RICHIESTA

 

La richiesta di sospensione dovrà essere inoltrata entro il termine del 31 dicembre 2024 tramite apposito modulo di autocertificazione del danno, reso ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni (vedi modulo allegato) e dovrà essere presentata esclusivamente in forma scritta alla Banca inviando una PEC al seguente indirizzo: comunicazioni-bprileas@legalmail.it.

 DICHIARAZIONI E PROROGHE DI STATI DI EMERGENZA IN RELAZIONE A DIVERSI TERRITORI

 

Si comunica la proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici rispettivamente verificatisi nei numerosi territori – a livello provinciale e comunale – come già segnalati e di seguito riportati:

  • Territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato (dal giorno 2 novembre 2023) e territori delle province di Massa-Carrara e Lucca (dal giorno 29 ottobre 2023) – Ordinanza del 5 novembre 2023, n. 1037;
  • Territori dei comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena (dal giorno 18 settembre 2023) – Ordinanza del 27 novembre 2023, n. 1042;
  • Territorio dei comuni delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna (dal giorno 21 gennaio 2025) – Ordinanza del 12 febbraio 2024, n. 1070.

Si rammenta al riguardo che ciascuna delle ordinanze anzidette dispone l'adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui (cfr. Circolari Assilea in riferimento). Si segnala infine che con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 novembre 2024, n. 1109 – in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – è stata data attuazione agli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza dichiarato, per 12 mesi, dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal giorno 17 ottobre 2024.

MODALITÀ DI SOSPENSIONE

 

La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile, ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, definito nei singoli provvedimenti governativi applicabili (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo/leasing pari al periodo di sospensione richiesto).

È possibile optare, ai sensi dell'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e l'Associazione dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, per:

  • sospensione dell'intera rata (quota capitale + quota interessi) – nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate in scadenza;
  • sospensione della sola quota capitale – durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo/leasing riferito alla data di sospensione.

CONDIZIONI

 

L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti. Il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell'ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione dell'ammortamento.

La sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso si scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.

Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di finanziamento (mutuo o leasing).

Scarica il modulo di autocertificazione del danno da compilare e restituire via PEC all'indirizzo comunicazioni-bprileas@legalmail.it

Consigli utili per la sicurezza online

Ricordati sempre che nessun operatore della banca ti contatterà mai per chiedere informazioni sensibili al telefono, tramite e-mail o SMS, quali i tuoi codici personali di accesso (PIN, password, codici di conferma) o i numeri delle tue carte.

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