Si informa la Gentile Clientela che Banca Privata Leasing è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui e finanziamenti ai sensi delle Ordinanze della Protezione Civile e successive disposizioni, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori delle province indicate nei vari decreti governativi (vedi "Ambito di applicazione" sotto riportato).
AMBITO DI APPLICAZIONE
La misura è disposta a favore di:
- soggetti privati o imprese, titolari di mutui/leasing relativi a edifici sgomberati, inagibili;
- soggetti imprese, titolari di mutui/leasing relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.
Aventi residenza/sede nei seguenti territori:
- Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (Ordinanza Protezione Civile n. 1095/2024 del 13/08/2024 – GU n. 198 del 24/08/2024 e Ordinanza Protezione Civile n. 1100/2024 del 21/09/2024 – GU n. 227 del 27/09/2024);
- Vicenza, Verona, Padova, Treviso, Rovigo, Venezia, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (Ordinanza Protezione Civile n. 1096/2024 del 21/08/2024 – GU n. 203 del 30/08/2024);
- Cuneo (Delibera del Consiglio dei Ministri 07/08/2024 – GU n. 201 del 28/08/2024);
- Regione Friuli-Venezia Giulia (Delibera del Consiglio dei Ministri del 07/08/2024 – GU n. 202 del 29/08/2024);
- Territorio della fascia costiera della Regione Marche (Ordinanza Protezione Civile n. 1101/2024 del 24/09/2024 – GU n. 232 del 03/10/2024);
- Regione Emilia-Romagna (Ordinanza Protezione Civile n. 1109/2024 del 17/10/2024 – GU n. 265 del 12/11/2024);
- Territorio dei comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della Città Metropolitana di Firenze e dei comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in Provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in Provincia di Pisa (Ordinanza Protezione Civile n. 1112/2024 del 22/11/2024 – GU n. 284 del 04/12/2024);
- Bergamo e Brescia (Ordinanza Protezione Civile n. 1113/2024 del 27/11/2024 – GU n. 285 del 05/12/2024);
- Territorio dei comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della città metropolitana di Firenze, dei comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in provincia di Livorno, dei comuni di Pomarance e di Volterra in provincia di Pisa e dei comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in provincia di Siena (Ordinanza Protezione Civile n. 1115/2024 del 06/12/2024 – GU n. 294 del 16/12/2024);
- Territorio dei comuni della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, Pisa e Siena (Ordinanza Protezione Civile n. 1115/2024 del 06/12/2024 – GU n. 294 del 16/12/2024);
- Territorio dei comuni della provincia di Torino e di Vercelli (Ordinanza Protezione Civile n. 1119/2024 del 12/12/2024 – GU n. 303 del 28/12/2024);
- Territorio dei comuni della provincia di Catanzaro e Città Metropolitana di Reggio Calabria (Ordinanza Protezione Civile n. 1125 del 03/01/2025 – GU n. 9 del 13/01/2025);
-
Territorio dei comuni delle province di Bergamo, Lecco e Brescia (Ordinanza Protezione Civile n. 1124 del 02/01/2025 – GU n. 6 del 09/01/2025).
FINANZIAMENTI AMMESSI
Mutui/finanziamenti relativi a edifici sgomberati, inagibili, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati nonché i relativi contratti di leasing sulla clientela interessata dagli eventi metereologici di cui sopra, sempre previa autocertificazione del danno subito.
TERMINI DELLA RICHIESTA
La richiesta di sospensione dovrà essere inoltrata entro il termine del 31 dicembre 2024 tramite apposito modulo di autocertificazione del danno, reso ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni (vedi modulo allegato) e dovrà essere presentata esclusivamente in forma scritta alla Banca inviando una PEC al seguente indirizzo: comunicazioni-bprileas@legalmail.it.
DICHIARAZIONI E PROROGHE DI STATI DI EMERGENZA IN RELAZIONE A DIVERSI TERRITORI
Si comunica la proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici rispettivamente verificatisi nei numerosi territori – a livello provinciale e comunale – come già segnalati e di seguito riportati:
- Territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato (dal giorno 2 novembre 2023) e territori delle province di Massa-Carrara e Lucca (dal giorno 29 ottobre 2023) – Ordinanza del 5 novembre 2023, n. 1.037;
- Territori dei comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena (dal giorno 18 settembre 2023) – Ordinanza del 27 novembre 2023, n. 1.042;
- Territorio dei comuni delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna (dal giorno 21 gennaio 2025) – Ordinanza del 12 febbraio 2024, n. 1.070.
Si rammenta al riguardo che ciascuna delle ordinanze anzidette dispone l'adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui (cfr. Circolari Assilea in riferimento). Si segnala infine che con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 novembre 2024, n. 1.109 – in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – è stata data attuazione agli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza dichiarato, per 12 mesi, dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal giorno 17 ottobre 2024.
MODALITÀ DI SOSPENSIONE
La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile, ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, definito nei singoli provvedimenti governativi applicabili (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo/leasing pari al periodo di sospensione richiesto).
È possibile optare, ai sensi dell'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e l'Associazione dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, per:
- sospensione dell'intera rata (quota capitale + quota interessi) – nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate in scadenza;
- sospensione della sola quota capitale – durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo/leasing riferito alla data di sospensione.
CONDIZIONI
L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti. Il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell'ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione dell'ammortamento.
La sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso si scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.
Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di finanziamento (mutuo o leasing).
Scarica il modulo di autocertificazione del danno da compilare e restituire via PEC all'indirizzo comunicazioni-bprileas@legalmail.it